FUND MANAGER
PRODOTTI, CAPITALI, INVESTITORI
7’500 fondi autorizzati per la vendita al pubblico, di cui 1’400 domiciliati in Svizzera, 300 miliardi di franchi di asset under management in fondi UCITS, una quota di mercato del 27% nel private banking off shore: i numeri raccontano di un’industria di gestione dei fondi estesa e consolidata, ben supportata da un patrimonio di know-how e servizi che consentono al gestore di fondi che sceglie di insediare la propria attività nella confederazione di essere competitivi a livello globale.
Swiss Fund Association
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Il contesto regolamentare elvetico in materia di gestione di fondi alternativi è allineato e paragonabile sia dal punto di vista della struttura che dei contenuti a quelli europeo e statunitense
Tutti gli operatori devono svolgere la propria attività nel rispetto la legge di riferimento per i gestori di fondi, ovvero la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e la relativa Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol). A questa si aggiungono la Legge federale contro il riciclaggio di denaro (LRD) e, in alcuni casi, la legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).
LiCol
OlCol
LRD
LFid
Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale necessita di un’autorizzazione da parte della FINMA. Sono esclusi i gestori i cui investitori sono qualificati e che gestiscono valori patrimoniali inferiori ai 100 milioni di franchi (se sono asset liquidi incluso l’effetto leva) o 500 milioni di franchi (se sono asset liquidi escluso l’effetto leva).
Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono adempiere a determinati requisiti. La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell’approvazione preventiva della FINMA.
Il regime fiscale cui è sottoposto un gestore di fondi Hedge varia in funzione di come è strutturata giuridicamente la sua attività. La notevole flessibilità del “Sistema Ticino” consente al nuovo contribuente di entrare in contatto con l’Autorità Fiscale e valutare la propria posizione contributiva determinando una soluzione ad hoc in accordo tra le parti.